In caso di diniego di autorizzazione al rimborso per la prestazione di cure all’estero in centri di altissima specializzazione all’estero, la competenza è del giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. La suprema corte di Cassazione con ordinanza n. 4847/2025 ha ribadito che “Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario riaffermando le enunciazioni di Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2867 e Cass.,Sez.Un., 6 settembre 2013, n. 20577, nel senso che in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni “
La Suprema Corte a sezioni unite è stata adita con regolamento preventivo di giurisdizione al fine di ottenere una pronuncia nel procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma sezione lavoro Rg n. 32124/2024 in opposizione a rigetto richiesta di autorizzazione rimborso cure all’estero in centri di altissima specializzazione . La particolarità delle norme che regolamentano la materia configurano il parere di diniego o di accoglimento come espressione meramente tecnica affidata per di più ad organi esterni alla P.A. Conseguentemente la Suprema Corte ha ribadito: “Benché, nella specie, non sia stato chiesto il rimborso di spese affrontate per cure specialistiche praticate all'estero pur in mancanza di autorizzazione, sibbene l'annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuarle, non di meno va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo - il diritto alla salute - senza che assuma rilievo, in contrario, il contenuto concreto del provvedimento richiesto, il quale implica soltanto un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca e modifica dell’atto amministrativo ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E (ex multis, Cass., Sez. Un., nn. 23284/2010, 4633/2007, 9005/1993). “ ed ancora ribadisce la Suprema Corte: “
“Come condivisibilmente rilevato nella memoria illustrativa della ricorrente, i precedenti di legittimità evocati dalla ASL non sono pertinenti alla situazione giuridica soggettiva ora all’esame, inerendo a condizioni giuridiche e a situazioni di fatto totalmente diverse.
Un conto è accertare il diritto del disabile ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e quindi di emettere la conseguente statuizione di condanna dell'ASL territorialmente competente (in tali termini, Cass., Sez.Un., 20 gennaio 2022, n. 1781), altro conto, come nella vicenda all’esame, è autorizzare il disabile ad effettuare le adeguate cure presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico: in quest’ultimo caso manca qualsivoglia discrezionalità amministrativa non essendo in discussione il tipo di trattamento terapeutico, ma solo il luogo ove effettua .In definitiva, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità “
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite n. 4847/2025 costituisce un importantissimo arresto giurisprudenziale che va a porre fine in modo autorevole alla costante dilatazione della sfera di competenza della giustizia amministrativa che negli ultimi anni aveva espropriato il giudice ordinario della possibilità di intervenire e dirimere le questioni relative al diniego di autorizzazione a rimborso di prestazioni sanitarie in centri all’estero di altissima specializzazione.La stessa Procura Generale, nella requisitoria depositata nel procedimento che ha dato luogo alla pronuncia n.4847/2025, ha ribadito l’ estrema ed attuale necessità di garantire il diritto alla salute nella sua integrità come definita dall’art. 32 della Costituzione anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 204 del 2004 ( e si aggiunge della sentenza della Corte Costituzionale 195 del 2024) Progressivamente infatti, a parere di chi scrive, l’intervento del giudice amministrativo ha .stravolto il senso garantista del dettato costituzionale in materia di diritto alla salute, sottoponendolo ad una serie di vincoli contingenti dettati da analisi economiche , che giungono a permettere il drastico ridimensionamento della qualità dalla salute del singolo e della collettività impedendo nei fatti l’individuazione dei reali limiti del sistema sanitario italiano e delle concrete motivazioni dei disavanzi di bilancio in Italia.
avv. Isabella Cusanno

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