La competenza del Giudice Ordinario nei dinieghi di rimborso per cure all’estero: tra discrezionalità meramente tecnica e diritto all'autodeterminazione (Cassazione sez. Unite 4847/2025)
- ISABELLA CUSANNO

- Feb 17
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Updated: Feb 22

LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO NELL’AMBITO DELLE OPPOSIZIONE A DINIEGO RIMBORSO SPESE SANITARIE ALL’ESTERO IN CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE NELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE 4847/2025
Cassazione a sezioni unite sentenza 4847/2025 : la competenza del giudice ordinario nell'ambito dell'opposizione a diniego rimborso spese sanitarie all'estero in centri di altissima specializzazione. a) sintesi della sentenza b) la sentenza della corte costituzionale 195 del 2024 c) i deficit di bilancio e i diritti soggettivi d) la capacità del giudice amministrativo di emergere dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, Perchè dovrebbe? Perchè duplicare le giurisdizioni se manca poi l'elemento che le caratterizza? I deficit delle fondazioni private in ambito sanitario : il peso sulla collettività. La necessità di garantire una rete sanitaria efficiente e competente ripercussioni anche a livello economico oltre che sociale
La sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 4847 del 2025 ha ribadito dopo 12 anni di silenzio che la competenza spetta al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro: Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario riaffermando le enunciazioni di Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2867 e Cass.,Sez.Un.,6 settembre 2013, n. 20577, nel senso che in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni. Un conto è accertare il diritto del disabile ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e quindi di emettere la conseguente statuizione di condanna dell'ASL territorialmente competente (in tali termini, Cass., Sez.Un., 20 gennaio 2022, n. 1781), altro conto, come nella vicenda in esame, è autorizzare il disabile ad effettuare le adeguate cure presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico, in quest’ultimo caso manca qualsivoglia discrezionalità amministrativa non essendo in discussione il tipo di trattamento terapeutico, ma solo il luogo ove effettuare le cure.
Due quindi gli elementi messi a fuoco nella sentenza n. 4847/ 2025 della Cassazione a sezioni unite: la discrezionalità meramente tecnica della P.A. in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione dei rimborsi, e la tipologia dei presupposti per l’erogazione dei rimborsi ossia cure che non possono essere eseguite in Italia tempestivamente o in forma adeguata. Si badi che la precisazione effettuata dalla Suprema Corte apre le porte ad una valutazione più ampia della normativa dei rimborsi, non limitando la possibilità dell’accesso all’erogazione a cure di altissima specializzazione in se ma alle cure che in Italia non possono essere ottenute tempestivamente , determinando questa mancanza in termine di tempo per l’accesso alle cure una carenza grave del sistema sanitario che finisce per influire sul concetto stesso di altissima specializzazione ridimensionandolo alla concreta realtà italiana in ambito sanitario. Quindi il malato o il disabile o il malato cronico, che hanno urgenza di un intervento che potrebbe essere realizzato in Italia ma in tempi non adeguati, può ottenere il rimborso delle spese per le cure all’estero anche se queste cure potevano essere effettuate in Italia ma in tempi non adeguati alle necessità di cura. E la discrezionalità meramente tecnica della P.A. nella fattispecie è individuata dalla lettera stessa e dallo spirito della legge che contrappone la procedura di mero rimborso, a tutte le altre normative che gestiscono il rapporto Utente Asl con riferimento ai piani di riabilitazione , ai programmi educativi ecc ed alle loro possibili richieste di integrazione. In questo caso la discrezionalità tecnica, ma non meramente tecnica, della ASL rimane pienamente di diritto amministrativo e quindi la competenza è del giudice amministrativo in caso di opposizione , in quanto coinvolge le modalità di terapia e cura o di intervento educativo, che sono specifiche delle attribuzione delle ASL e come tali configurano il pubblico servizio ( Secondo la citata sentenza Cassazione a sezioni unite n1781 /2022 :Tale essendo il petitum sia mediato che immediato della causa promossa, non vertendosi nell’ipotesi della contestazione dell’esecuzione di un “programma individuale” di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, ma invece in quella della richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria, ne viene dunque implicata l’attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica della ASL piemontese, con la consequenziale devoluzione della controversia al GA in virtù della citata disposizione del cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Rv. 658855 – 01) Detta sentenza però aggiunge un ulteriore distinguo all’interno delle azioni proponibili ossia nel caso della contestazione dell’esecuzione affidata al giudice ordinario e quella invece di richiesta di ampliamento del piano medesimo affidata invece al giudice amministrativo. ) La norma che regola le autorizzazioni ai rimborsi non lascia dubbi: l’attività amministrativa della Asl è nulla demandando il tutto a centri regionali di riferimento, per di più fondazioni o centri di diritto privato che non valutano quale sia la cura necessaria ma solo se la cura individuata dal richiedente è ottenibile in Italia in modo tempestivo. Negare la competenza del Giudice Ordinario in merito è stralciare il diritto all’autodeterminazione nella scelta delle cure da parte dell ‘utente per affidarlo incomprensibilmente a soggetti, spesso di diritto privato, spesso comprensibilmente interessati a che il malato non fugga all’estero, ritenendo i medesimi capaci di impersonare un diritto pubblico superiore anche ad una espressione costituzionale come il diritto alla salute.



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