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L’art. 21 e i suoi regolamenti

Ricordiamo preliminarmente che la legge in cui è contenuto il famoso e spaventoso, temuto e paventato art. 21 specificava in modo inequivocabile l’indipendenza dell’avvocato libero nelle scelte professionali e di formazione, precisava che l’avvocato poteva svolgere la propria professione anche gratuitamente, imponeva il progressivo superamento dei crediti formativi. Inoltre statuiva che l’attività di formazione non poteva avere scopi di lucro. I regolamenti che invece dovevano dare attuazione alla norma hanno un altro contenuto che definire opposto è essere benevoli.

Ecco l’art. 21 nella stesura normativa: La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

Su questo primo comma si è molto discusso e si è molto temuto: la situazione di crisi generale, le difficoltà economiche, l’impossibilità di far fronte a richieste economiche da parte della Cassa e da parte del Fisco, il disagio generale della professione più invidiabile ed invidiata e nobile d’Italia, hanno generato scontri e contrasti almeno fin quando si è dovuto contrastare le pressioni della Cassa e della difesa della sua posizione incombente in confronto degli iscritti

E sulla Cassa le polemiche hanno avuto la meglio, per cui se è vero che le pretese di versamento a titolo contributivo a fronte di uno scarso ritorno in favore degli iscritti sono aumentate e nessuno è ancora riuscito a diminuirle o a compensarle, è anche vero che il mancato pagamento dei contributi non è elemento previsto dal regolamento che è stato approvato con decreto del 25 febbraio 2016 n. 47 per la validazione delle professione svolta in modo effettivo, continuativo, abituale, e prevalente. Ma poichè in quest'ambito sono di regola le eccezioni in realtà il potere della Cassa sul suo iscritto riprende vita . Anche se non in forza dell'art. 21. E questo merita di essere ripreso in esame presto.

Art 2 del decreto 1.  Il  consiglio  dell'Ordine  circondariale,  ogni  tre  anni   a

decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,  verifica,

con riguardo a ciascuno degli avvocati  iscritti  all'Albo,  anche  a

norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,

la sussistenza dell'esercizio della professione  in  modo  effettivo,

continuativo, abituale e prevalente. La verifica di  cui  al  periodo

precedente non e' svolta per il periodo di cinque  anni  dalla  prima

iscrizione all'Albo. La disposizione di cui  al  secondo  periodo  si

applica anche all'avvocato iscritto  alla  sezione  speciale  di  cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2.  La  professione  forense  e'  esercitata  in  modo   effettivo,

continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) e' titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una

societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA

attiva;

    b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica  destinati

allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in  associazione

professionale, societa' professionale o in associazione di studio con

altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione

con altri avvocati;

    c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun  anno,  anche  se

l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista;

    d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata,

comunicato al consiglio dell'Ordine;

    e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le

modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

    f) ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della

responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai

sensi dell'articolo 12

 

Niente quindi è previsto né con riferimento al reddito prodotto né alla questione della posizione debitoria nei confronti della Cassa di previdenza ed assistenza forense

Dunque in favore della difesa del diritto della Cassa di ottenere il pagamento della contribuzione a parte le sanzioni economiche piuttosto pesanti, c’è solo la previsione dell’art.70 del codice deontologico, fermo restando le sanzioni specifiche per la mancata presentazione del modello 5 che sono state fino ad adesso applicate per analogia al pagamento dei contributi medesimi, in forza di una legge del 1980, valida per tutti i professionisti iscritti alla cassa specifica. ( una norma sanzionatoria estesa per analogia? mi lascia molto perplessa, ma così è e così statuisce anche una sentenza della Cassazione del 2007: cè da dire che all'epoca l'iscrizione alla Cassa era determinata dal superamento di un certo reddito ma ora l'iscrizione è obbligatoria ai sensi della riforma della previdenza forense )

Ma rimaniamo sull'analisi dell'art. 21 che fin qui risponde alla logica del legislatore e risponde alle richieste della categoria ed alla luce dei nostri principi costituzionali

Ma c’è un ma: la lettera e statuisce “ ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale forense.”

Ma non mi pare che  il Consiglio Nazionale Forense  prenda attualmente in considerazione neppure la possibilità di superare le logiche soffocanti dei crediti professionali. 

Vediamo il regolamento per il triennio formativo 2017- 2019

Art.7: 1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali. 2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell’Unione Europea. 3. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all’estero ai sensi del presente regolamento. 4. Le attività formative svolte in modalità e-learning ovvero streaming non potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente accreditate

Ma nel contesto la libertà di gestione delle proprie scelte formative viene compressa di molto, così come non viene garantita sempre  la fruibilità gratuita delle stesse, con aggravio di oneri psicologici ed economici che mi appaiono conflittuali con la legge. Troppi i corsi costosi. In alcuni ordini sono a pagamento anche quelli organizzati espressamente per la formazione professionale e contenuti nelle piattaforme di base ( qualche volta anche solo dieci o quindici euro ma comunque a pagamento)

Ritengo che l’ indipendenza dell’avvocatura non può essere garantita solo dal  libero accesso alla professione o dall’ininfluenza del reddito percepito ai fini della permanenza, ma deve essere assicurata da una libera crescita professionale conforme alle previsioni del CNF, vigilata dal COA. Ma questa previsione e questa vigilanza non può essere configurata come un girello per neonati.

Intendo dire che comprendo la necessità di verifica delle attività svolte, ma che questa attività di controllo appia ad una prima analisi preponderante e  che sia n ata a tal fine lo si nota anche dalle norme sulle esenzioni, che liberano dall'onere( che in realtà dovrebbe essere un onore ed un piacere) i colleghi con 25 anni di iscrizione all'ordine degli avvocati( compreso gli anni di praticantato con patrocinio?) e i colleghi al compito dei sessanta anni di età

Bari 4 gennaio 2017

3 continua

Avv. Isabella Cusanno

Art. 21 . Indipendenza dell'avvocato nella professione e nelle scelte

Il regolamento dei crediti formativi

Se la questione della Cassa Forense è stata tamponata in modo molto approssimativo e non so quanto rispondente alle necessità della categoria, non si può dire lo stesso relativamente ai crediti formativi

Torniamo un attimo sui nostri passi: per esperienza personale la Cassa forense non è sempre stata un riferimento per l’assistenza e la previdenza degli iscritti, per questo è sembrata, e non sempre a torto, un’ Ente che ha assorbito soldi senza offrire in cambio né garanzie né tutele

Ma è vero che la copertura previdenziale obbligatoria ha assunto nel tempo e nel contesto organizzativo di un stato garante dei diritti fondamentali una funzione imprescindibile, ed è anche vero che la riforma garantisce agli avvocati quella copertura previdenziale che in realtà in precedenza era negata, poiché alla Cassa spettava l’onere di decidere se ritenere valido o meno un anno ai fini del computo pensionistico in caso di  non raggiungimento del livello di reddito ritenuto utile alla convalidazione

Nessuna professione in Italia era così tanto penalizzata come quella degli avvocati in campo pensionistico.

Adesso la nostra professione è penalizzata esattamente come lo sono tutte le altre, le nostre penalizzazioni sono direttamente dipendenti dalla crisi generale e non da altro. La Cassa ora di suo mette una scarsa disposizione all’intento solidaristico nonostante le affermazioni di principio, e una scarsa volontà di riequilibrare e di bilanciare pretese contributive e vantaggi per gli iscritti.

La questione invece dei crediti formativi è ben diversa per molti elementi che si sono intersecati e sovrapposti dal 2012 al 2016 anno di approvazione del decreto del 25 febbraio n 47

La riforma forense con l’approvazione dell’art 21 è del 2012

Il regolamento dei crediti formativi, approvato  con DM del 2014, mi appare una riedizione non molto precisa non della riforma ma del regolamento precedente.

Il decreto che contiene gli elementi per la verifica professionale è invece del 25 febbraio 2016. Negli intervalli, ovviamente, non sono mancate le polemiche che hanno determinato anche molte modifiche sull'assetto primitivo. Ma ,ripeto, a me pare, che la riforma del 2012 sia sicuramente migliore dei suoi regolamenti.

Quello che non posso fare a meno di contestare alla riforma dei crediti  è che non è avvenuta. C’è stata invece una progressiva confusione di norme e regolamenti e di pressioni da parte dei professionisti che però non hanno risolto la questione  principale, quella che doveva essere al centro della diatriba,  che non doveva essere la questione della permanenza nella professione, ma la libertà dello svolgimento della professione.

La formazione continua va bene: è un ottima cosa, e comunque in qualsiasi modo val la pena metterla in pratica. Ma il professionista ha la necessità  di affrontare e di approfondire i temi che gli sono cari o che gli sono indispensabili, non deve essere costretto a limitare le proprie attività a quelle che vengono indicate da CNF. E la norma mi pareva che in questo senso era orientata. La legge di riforma individuava  un professionista che svolgeva una attività indipendente, attento alle necessità dei meno abbienti, capace di affrontare le sfide dei dubbi giuridici e dei controlli delle attuazioni nel concreto dei principi fondamentali,libero nelle scelte nei limiti delle garanzie di legge nessuna esclusa comprese quelle deontologiche.

Io ne sono convinta.

L’avvocato è colui che nelle pratica verifica la rispondenza delle norme alla realtà sociale, quello che cerca alternative meglio rispondenti alle necessità dei suoi assistiti, è colui che difendendo il diritto ne indica le carenze e individua le soluzioni

Non siamo pedine nella scacchiera,  non siamo re o regine, né cavalli o torri, siamo quelli che individuano le strategie e le collocano nella realtà per verificarne le rispondenze ai diritti fondamentali

Qualsiasi  legge è meglio di nessuna legge: e noi rispettiamo la legge, non solo per rispetto dello Stato a cui apparteniamo attivamente, ma anche  alla luce del dettato romano sub lege libertas. Ma all’interno e nel rispetto dei canoni e delle norme siamo chiamati a verificarne la rispondenza alle necessità degli individui e  della crescita sociale,verifica che non è permessa al giudice senza un soggetto che la promuova e sfugge al legislatore per la sua stessa natura

E questo che vorrei non ci fosse tolto o che vorrei fosse restituito ai tanti avvocati nelle Nazioni che ho conosciuto che non hanno mai potuto viverne sul campo l'impegno emotivo e razionale al tempo stesso.

Bari 4 gennaio 2017

Isabella Cusanno  

continua

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