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   La riforma professionale giunta alla sua fase di attuazione

 

Bisogna dire la verità: io non avevo previsto che nell’attuale scenario internazionale e il panorama interno italiano prendesse in breve tempo questa piega.

Quando abbiamo iniziato il nostro viaggio verso l’ Est, nella convinzione, forse troppo ottimistica, che fosse giunta l’ora di congiungere le sponde, di affrontare il mondo negato dell’oltre cortina, di riunire le esperienze , di scoprire le differenze e consolidare le certezze, quando abbiamo iniziato questo viaggio, molti elementi portanti sembravano inattaccabili, troppe convinzioni viaggiavano sull’onda del pacifico illuminato ed anche borioso sostegno dell’occidente intramontabile.

E che la vittoria dell’intelligenza sulle ombre della sua negazione non fosse assolutamente scontata, mi fu però chiaro abbastanza presto, proprio nell’oltre cortina che non considerava affatto l’implosione dell’Urss come un dato storico acquisito, e che  non prestava alcuna attenzione alle dinamiche evolutive dell’Unione Europea, vista  piuttosto come una vicina scomoda, petulante ed ipocrita al confronto dello scontro tra giganti a cui molti se non troppi nell’Est anelavano ancora.

Scontro tra giganti? I due nemici della guerra fredda Usa e Urss. Nulla cambiava nella mentalità dell’ex Urss dove non si poteva dire neppure ex Urss  senza provocare una fredda onda di disaccordo, dove nulla poteva essere fatto senza l’interessamento ostile della polizia segreta.

E bisogna dire che sono stati buoni profeti, forse perché è facile essere profeti quando si prevede il peggio. L’Unione Europea sta vacillando nel suo elemento portante : il libero transito, ossia quell’elemento che rendeva superabile le frontiere e le nazionalità, riportando i singoli stati nel dubbio ossessivo  della protezione fine a se stessa.

E in Italia sono arrivate riforme in un’onda di diluvio, che spesso affogano non solo metodologia e indagine giuridica ma anche, forse,  i principi fondamentali  sui quali abbiamo costruito la civiltà del diritto, e per le quali si nutrono sospetti di ogni genere ( e parlo delle tante, troppe riforme giunte così in fretta da non rendere possibile una immediata metabolizzazione).

Perché allora occuparsi in specifico della riforma professionale forense, tra tante diluviate riforme?

Ovviamente perché noi siamo giuristi e io sono avvocato, ma anche perché nell’ex oltre cortina la professione forense, o per meglio dire la abiurata professione forense ha un suo specifico compito nella specifica collocazione a fianco di organi di potere travalicanti in cui viene reclusa nella sua assoluta mancanza di indipendenza

Quali sono gli elementi cardine della riforma forense in Italia? La deontologia? La Cassa forense? L’art. 21? L’obbligo del credito formativo? Ci occuperemo di tutto questo, ma non credo sia questo.

La  prima rivoluzione nei confronti degli avvocati non è in questi elementi, ma è stato nel sottrarre all’avvocato l’elemento arma della parcella. Perché la parcella nella sua esosità era l’arma perfetta nei confronti dell’altro contraente che diveniva il contraente debole, che poi debole non era affatto

Mi vengono in mente gli avvocati che in Bielorussia vengono pagati dallo Stato, avvocati dai quali nessuno va volentieri perché sono agenti dello Stato.

Bene eliminiamo l’esosità della parcella e concordiamo il consenso. E’ giusto :la parte non deve aver paura dell’avvocato, ma non può neppure prevaricare l’avvocato perché altrimenti nessuno le garantirà una seria difesa. Una parcella pesante era una arma di scambio: il cliente non prevaricava perchè aveva paura della richiesta di pagamento finale del professionista ( come dal dentista, in fondo)

Il problema è grave: l’avvocato è un soldato sempre pronto a combattere in difesa dello Stato di Diritto ed è l’unico in grado costituzionalmente di farlo

Scardinare la sua posizione e la sua credibilità significa scardinare l’intero sistema giudiziario, infliggere una sonora sconfitta ai principi cardini a tutela del nostro ordinamento giudiziario e statale.

Ma chi aveva inventato quelle parcelle tanto altisonanti ed inadeguate all’attuale situazione finanziaria ?

Chi pretendeva che l’avvocato avesse un reddito iperbolico e chi lo pretende ancora adesso? Chi pretende che abbia un reddito tassabile paragonabile ad una impresa commerciale? Chi pretende che paghi alla sua Cassa migliaia di euro senza sperare in una pensione ? Chi ha trasformato il difensore dello stato di diritto in una sanguisuga?

E chi ha smantellato tutto questo senza giungere a comprendere e a contemperare le esigenze di tutti e le necessità sociali?

Chi ha trasformato l’avvocato italiano in un servo della gleba? E pechè?

Domande senza risposta.

  1. Continua                          Isabella Cusanno

Bari 3 gennaio 2017

La legge sulla riforma forense

La legge 31 dicembre 2012 n 247 è intervenuta riformando la professione forense. Nei suoi 67 articoli vengono affrontati succintamente troppi temi di importanza capitale per la professione più delicata del mondo civile e  contestualmente delegati ai regolamenti di attuazione altrettanti delicati temi riassunti brevemente dopo anni se non decenni di dialoghi dibattiti dispute

Indipendenza dell’avvocato : 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettivita' e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della prestazione professionale; d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Cosa garantisce l’indipendenza dell’avvocato? Sicuramente l’effettiva possibilità di accedere alla professione, il poter contare su un compenso adeguato al servizio svolto ed alle energie profuse, la certezza di poter contare su una reale protezione della propria persona e delle proprie scelte ( un mio vecchio amico amava una battuta sarcastica: Avvocato chi ti difende?”) spesso messe a rischio da una clientela manovrata più dal senso del proprio utile che da quello della correttezza, la garanzia di una copertura assistenziale  e pensionistica, piena autonomia nelle scelte professionali e di studio.

Art. 3 1. L'esercizio dell'attivita' di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.”

Qualità del servizio svolto  1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignita' della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealta', onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento». Questo il giuramento di Ippocrate degli avvocati. Direi il giuramento di Cicerone. E credo che lo ricordiamo tutti.

Compenso . L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito. 2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Abbiamo riportato i commi più importanti. Rimangono invariati i vincoli di solidarietà in caso di definizione bonaria della controversia in modo da non estromettere nessuno degli avvocati che hanno partecipato al giudizio nei tre anni antecedenti la medesima definizione.

L’incarico può essere svolto a titolo gratuito, ma gli accordi a pena di nullità devono essere in forma scritta, valendo come riferimento imprescindibile il dettato dell’art. 2233 cc. In sostanza la riforma continua ad operare nella scia tracciata dalla riforma Bersani del 2006. La questione merita un approfondimento in merito che ci riserviamo in prossimi interventi.

Formazione continua  art 11 stessa legge 1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualita' delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

Nota bene il comma 3 medesimo articolo: 3. Il CNF stabilisce le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi

Nota bene il comma 4 medesimo articolo:  L'attivita' di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attivita' commerciale e non puo' avere fini di lucro.

Assicurazione 1. L'avvocato, l'associazione o la societa' fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

Accesso alla professione 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

Molte le opzioni per poter svolgere il tirocinio professionale che dura 18 mesi ed il tirocinante dopo sei mesi può  esercitare attivita' professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. E decorsi sei mesi dall’inizio del tirocinio possono essere riconosciuti con contratto indennità o compenso.

Esame di stato . Le prove scritte  per l’accesso alla professione si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali: credo che sia il punto più rilevante di tutto il tema presente nella riforma. Non riuscirò mai a capire perché il futuro avvocato non deve usare i codici commentati in sede di esame, mi hanno sempre insegnato che la metodologia di studio sia più importante del sapere nozionistico, ma in fondo non importa.

Ordine forense1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense. 2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF. Ecc Procedura e procedimento disciplinare di seguito analizzato nella previsione normativa ( lo analizzeremo in un momento successivo)

Esercizio della professione ossia il famoso art. 21 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita' di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita' per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. 2. Il consiglio dell'ordine, con regolarita' ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicita', il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati e' data notizia al CNF. 4. La mancanza della effettivita', continuativita', abitualita' e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovra' essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12. 5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o piu' commissari, scelti tra gli avvocati con piu' di venti anni di anzianita' anche iscritti presso altri ordini, affinche' provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennita' giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennita' sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. 6. La prova dell'effettivita', continuita', abitualita' e prevalenza non e' richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo. 7. La prova dell'effettivita', continuita', abitualita' e prevalenza non e', in ogni caso, richiesta: a) alle donne avvocato in maternita' e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresi', agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilita' di lavoro; c) agli avvocati che svolgano comprovata attivita' di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

Obbligo iscrizione alla Cassa forense  L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. 10. Non e' ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Commenti ed approfondimenti nei prossimi articoli

Avv.Isabella Cusanno  2 continua

Bari 4 gennaio 2017

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